{"id":1658,"date":"2015-10-29T11:19:17","date_gmt":"2015-10-29T15:19:17","guid":{"rendered":"https:\/\/eila.org\/it\/insurance\/"},"modified":"2019-04-22T23:43:32","modified_gmt":"2019-04-23T03:43:32","slug":"insurance","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.eila.org\/it\/insurance\/","title":{"rendered":"Assicurazione"},"content":{"rendered":"[vc_row no_margin=&#8221;true&#8221; padding_top=&#8221;0px&#8221; padding_bottom=&#8221;0px&#8221; bg_video=&#8221;&#8221; class=&#8221;&#8221; style=&#8221;&#8221;][vc_column fade_animation_offset=&#8221;45px&#8221; width=&#8221;1\/1&#8243;]<p>Una buona copertura assicurativa garantisce che uno strumento, se danneggiato, possa essere riparato da un restauratore scelto dal proprietario, o se necessario rimpiazzato, con costi minimi. In aggiunta, l\u2019assicurazione rimborser\u00e0 l\u2019eventuale perdita di valore dello strumento derivante dal danno. Per attivare un\u2019assicurazione \u00e8 necessaria una valutazione dello strumento: al momento dell\u2019acquisto questa sar\u00e0 rilasciata dal venditore, ma col passare del tempo sar\u00e0 opportuno farla rinnovare frequentemente e con regolarit\u00e0. In generale, tutti gli strumenti, di grande importanza o semplicemente di pregio, nel tempo continuano ad incrementare il loro valore.<\/p>\n<p>E\u2019 sempre opportuno conservare il documento di acquisto dello strumento, che ne comprova la propriet\u00e0, e insieme una stima aggiornata del suo valore: al Broker assicurativo sar\u00e0 sufficiente inviare una copia della valutazione pi\u00f9 recente.<br \/>\nE\u2019 opportuno accertarsi di alcune clausole, nel contratto assicurativo: \u00e8 consigliabile che la polizza preveda il pagamento del danno senza franchigia e sia a primo rischio assoluto, che in caso di danno l\u2019assicurato possa scegliere a chi affidare la riparazione, che non sia prevista una sostituzione dello strumento con uno di pari valore. Prestare attenzione alle esclusioni di copertura previste dalla polizza, ad esempio il furto da un veicolo automobile, i danni meteorologici, etc.<\/p>\n<p>E\u2019 consigliabile assicurare i propri strumenti con assicurazioni specializzate in strumenti musicali. In molti casi, il premio dell\u2019assicurazione pu\u00f2 essere dedotto dal reddito, con la conseguente riduzione delle tasse da pagare. Molte polizze prevedono un limite minimo di copertura (spesso intorno ai 10.000 euro): se si \u00e8 in possesso di diversi strumenti di valore moderato conviene cercare un\u2019assicurazione che li copra tutti con un\u2019unica polizza per il montante complessivo del loro valore.<\/p>\n<p><strong>Strumenti musicali<\/strong><\/p>\n<p>Le polizze assicurative per la casa hanno premi bassi, ma possono essere non adeguate a coprire gli strumenti musicali:<\/p>\n<ol>\n<li>Spesso non coprono gli strumenti utilizzati per un uso professionale: se si suona anche solo occasionalmente ricevendo compensi economici pu\u00f2 essere che gli strumenti non siano coperti dalla polizza.<\/li>\n<li>Se non stabilito in anticipo, il valore degli strumenti oggetti di un sinistro verr\u00e0 determinato al momento della perdita o del danno dal perito dell\u2019assicurazione, e questo anche in caso alla stipula dell\u2019assicurazione si sia presentata una dichiarazione di valore dello strumento: capita che l\u2019assicuratore imponga una risoluzione delle controversie in arbitrato o contenzioso. Una specifica copertura a valore concordato garantisce il rimborso del danno fino al raggiungimento di tale valore. Raramente questa clausola fa parte di una polizza che non sia specificamente prevista per strumenti musicali.<\/li>\n<li>Le compagnie di assicurazione per la casa in genere hanno una conoscenza limitata dei valori degli strumenti musicali, svalutazione, costi di riparazione, ecc. Una mancanza di questo tipo di competenze pu\u00f2 rallentare la risoluzione rapida e facile del rimborso.<\/li>\n<li>Molte compagnie di assicurazione per la casa non accettano strumenti musicali di alto valore.<\/li>\n<li>Non \u00e8 prevista l\u2019eventuale svalutazione causata dalla rottura.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Copertura di svalutazione<\/strong><\/p>\n<p>Questa importante clausola salvaguarda il proprietario in caso di una perdita di valore di uno strumento derivante da un danno grave. Strumenti e archi di alto valore sono particolarmente soggetti a questo rischio, e la mancata copertura della svalutazione di uno strumento pu\u00f2 avere un comportare una perdita molto grave. Immaginiamo il caso di un violino assicurato per \u20ac 200.000 che venga danneggiato in un incidente e perda, sebbene perfettamente riparato, met\u00e0 del suo valore: una buona copertura assicurativa ripagher\u00e0 il costo del restauro, poniamo \u20ac 30.000, e in pi\u00f9 i 100.000 euro di svalutazione derivanti dal danno. Immaginiamo ora il caso di un arco del valore di \u20ac 30.000 la cui testina si spezzi per un incidente: la riparazione costa 400 euro, ma la svalutazione pu\u00f2 superare i 20.000 euro: senza copertura della svalutazione questo ingente danno resta a carico del proprietario. Molte polizze non specificamente studiate per strumenti musicali non prevedono una clausola di svalutazione, e molti agenti non specializzati nel nostro ramo non sono a proprio agio con il concetto di svalutazione: questo dovrebbe essere chiaramente enunciato nella polizza. Se si hanno dubbi riguardo la copertura di uno strumento, \u00e8 opportuno un chiarimento con il proprio agente.<\/p>\n[\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row no_margin=&#8221;true&#8221; padding_top=&#8221;0px&#8221; padding_bottom=&#8221;0px&#8221; bg_video=&#8221;&#8221; class=&#8221;&#8221; style=&#8221;&#8221;][vc_column fade_animation_offset=&#8221;45px&#8221; width=&#8221;1\/1&#8243;][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"author":152,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","template":"template-layout-full-width.php","meta":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.eila.org\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1658\/"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.eila.org\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.eila.org\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page\/"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.eila.org\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/152\/"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.eila.org\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments\/?post=1658"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.eila.org\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1658\/revisions\/"}],"predecessor-version":[{"id":2437,"href":"https:\/\/www.eila.org\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1658\/revisions\/2437\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.eila.org\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/?parent=1658"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}